I DIRITTI UMANI

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e dovrebbero agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ognuno ha diritto a tutti i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione, senza distinzione di alcun tipo, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro stato. Inoltre, nessuna distinzione sarà fatta sulla base dello status politico, giurisdizionale o internazionale del paese o territorio a cui appartiene una persona, indipendentemente dal fatto che sia indipendente, fiduciaria, non autonoma o sotto qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ognuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona.

Articolo 4

Nessuno potrà essere tenuto in stato di schiavitù o servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite in tutte le loro forme.

Articolo 5

Nessuno potrà essere sottoposto a tortura oa trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ognuno ha diritto al riconoscimento ovunque come persona davanti alla legge.

Articolo 7

Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a pari protezione contro ogni discriminazione in violazione della presente Dichiarazione e contro ogni incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto a un ricorso effettivo da parte dei tribunali nazionali competenti per atti che violano i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessuno potrà essere sottoposto ad arresto, detenzione o esilio arbitrario.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto in piena uguaglianza a un'udienza equa e pubblica da parte di un tribunale indipendente e imparziale, nella determinazione dei suoi diritti e doveri e di qualsiasi accusa penale contro di lui.

Articolo 11

  1. Chiunque sia accusato di un reato penale ha il diritto di essere presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole a norma di legge in un processo pubblico in cui abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
  2. Nessuno potrà essere ritenuto colpevole di alcun reato penale a causa di qualsiasi atto o omissione che non costituiva un reato penale, ai sensi del diritto nazionale o internazionale, al momento in cui è stato commesso. Né sarà inflitta una sanzione più pesante di quella che era applicabile al momento in cui è stato commesso il reato.

Articolo 12

Nessuno sarà soggetto a interferenze arbitrarie con la sua privacy, famiglia, casa o corrispondenza, né ad attacchi al suo onore e alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.

Articolo 13

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e residenza entro i confini di ogni stato.
  2. Ognuno ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese.

Articolo 14

  1. Ognuno ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
  2. Questo diritto non può essere invocato nel caso di procedimenti giudiziari realmente derivanti da crimini non politici o da atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

  1. Ognuno ha diritto a una nazionalità.
  2. Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della propria nazionalità né potrà essere negato il diritto di cambiare la propria nazionalità.

Articolo 16

  1. Uomini e donne maggiorenni, senza alcuna limitazione di razza, nazionalità o religione, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno diritto a pari diritti per quanto riguarda il matrimonio, durante il matrimonio e al suo scioglimento.
  2. Il matrimonio deve essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
  3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società ed ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato.

Articolo 17

  1. Ognuno ha il diritto di possedere proprietà da solo o in associazione con altri.
  2. Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o credo e la libertà, da solo o in comunità con altri e in pubblico o privato, di manifestare la propria religione o fede nell'insegnamento, nella pratica, nel culto e nell'osservanza.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo e indipendentemente dalle frontiere.

Articolo 20

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica.
  2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

  1. Ognuno ha il diritto di prendere parte al governo del proprio paese, direttamente o tramite rappresentanti liberamente scelti.
  2. Tutti hanno diritto alla parità di accesso al servizio pubblico nel proprio paese.
  3. La volontà del popolo sarà la base dell'autorità del governo; ciò si esprimerà in elezioni periodiche e autentiche che saranno a suffragio universale ed uguale e si svolgeranno con voto segreto o con procedure di voto libero equivalenti.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale e ha diritto alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in conformità con l'organizzazione e le risorse di ciascuno Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili per la sua dignità e il libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

  1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e alla protezione contro la disoccupazione.
  2. Tutti, senza alcuna discriminazione, hanno diritto alla parità di retribuzione per lo stesso lavoro.
  3. Ogni persona che lavora ha diritto a una remunerazione giusta e favorevole che assicuri a se stesso e alla sua famiglia un'esistenza degna della dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
  4. Ognuno ha il diritto di formare e aderire a sindacati per la tutela dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo e al tempo libero, inclusa una ragionevole limitazione dell'orario di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

  1. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita adeguato alla salute e al benessere proprio e della propria famiglia, compresi cibo, vestiario, alloggio, cure mediche e servizi sociali necessari, e diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia , disabilità, vedovanza, vecchiaia o altra mancanza di mezzi di sussistenza in circostanze al di fuori del suo controllo.
  2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a cure e assistenza speciali. Tutti i bambini, nati dentro o fuori dal matrimonio, godranno della stessa protezione sociale.

Articolo 26

  1. Tutti hanno diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita, almeno nelle fasi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere resa generalmente disponibile e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
  2. L'istruzione deve essere diretta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Promuoverà la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, gruppi razziali o religiosi e promuoverà le attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  3. I genitori hanno il diritto prioritario di scegliere il tipo di istruzione da impartire ai propri figli.

Articolo 27

  1. Ognuno ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
  2. Ogni individuo ha diritto alla tutela degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.

Articolo 28

Tutti hanno diritto a un ordine sociale e internazionale in cui i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati.

Articolo 29

  1. Ognuno ha dei doveri verso la comunità in cui solo è possibile il libero e pieno sviluppo della propria personalità.
  2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno sarà soggetto solo alle limitazioni stabilite dalla legge al solo scopo di garantire il dovuto riconoscimento e rispetto per i diritti e le libertà degli altri e di soddisfare i giusti requisiti di moralità, ordine pubblico. e il benessere generale in una società democratica.
  3. Questi diritti e libertà non possono in nessun caso essere esercitati contrariamente agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare per qualsiasi Stato, gruppo o persona alcun diritto di intraprendere un'attività o di compiere un atto volto alla distruzione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà qui enunciati.


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Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani


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